Riparto quota 5 per mille – tutte le novità da conoscere
Emanate nuove disposizioni in tema di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti, di pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e dei relativi importi, delle modalità di rendicontazione e di pubblicazione dei rendiconti, delle modalità di recupero dei contributi erogati. Resta al 30 settembre il termine ultimo per la "remissione in bonis".
importanti novità in materia di riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a seguito della registrazione alla Corte dei Conti, in data 26 luglio 2016, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2016, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante disposizioni al fine di assicurare trasparenza ed efficacia nella utilizzazione di tale beneficio, in attuazione al comma 154, articolo l della legge 23.12.2014, n.190, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.185 del 9.8.2016, essendone stata avvertita la necessità di rivedere nel suo complesso la relativa disciplina.
ADEMPIMENTI
innanzitutto, il richiamato D.P.C.M. dispone in materia di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti per l'ammissione al riparto prevedendo che esplichino effetti anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di prima iscrizione:
- sia la iscrizione al riparto della quota del cinque per mille
- sia la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ogni caso sussistendone il rispetto dei requisiti necessari per l'accesso al al beneficio.
Ne consegue che gli Enti, non più tenuti a riprodurre la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva, saranno inseriti in un apposito elenco che verrà integrato, aggiornato e pubblicato sul sito web dell’ agenzia delle Entrateentro il31 marzodiognianno.
Entro il successivo 20 maggio, qualora fossero rilevati errori o fossero intervenute variazioni sui dati precedentemente comunicati, il rappresentante legale, o suo delegato, dell'Ente interessato, può farli valere presso la Direzione Regionale dell’ Agenzia delle Entrate territorialmente competente in ragione della sede legale dell'Ente stesso.
In particolare viene disposto che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, relativa alla persistenza dei requisiti per l'accesso al beneficio perde efficacia in caso di variazione del rappresentante legale dell'Ente;
l'Ente decade quale beneficiario del riparto, qualora il nuovo rappresentante legale non provveda a sottoscrivere e trasmettere (ai sensi degli articoli da 2 a 6 D.P.C.M. 23.4.2010 un a nuova dichiarazione con indicazione della:
- data della sua nomina;
- data di iscrizione dell' ente alla ripartizione del contributo
Inoltre, ai sensi e per gli effetti della nuova disposizione è ora stabilito che nel caso di perdita dei requisiti;
Il rappresentante legale dell'Ente deve sottoscrivere e trasmettere alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio la revoca dell'iscrizione, con le modalità previste per quest'ultima.
In assenza di tale adempimento e qualora l'Ente avesse indebitamente percepito il contributo, l’ Amministrazione Finanziaria provvede al suo recupero.
Inoltre, la disposizione integra tale previsione disponendo che il recupero può avvenire qualora il contributo erogato sia stato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario e, in ogni caso, esso comporta:
- l'obbligo da parte dell 'Ente beneficiario di riversare all'Erario, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento con iquale si contesta l'indebita riscossione, l’ ammontare percepito,in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici ISTAT di inflazione, con riferimento ai prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati,maggiorato degli interessi determinati in ragione del tasso legale,con decorrenza dalla data di erogazione del contributo;
- la riscossione coattiva,secondo le modalità previste dalla normativa vigente, dei contributi e dei relativi accessori, rivalutazione ed interessi qualora l'Ente non ottemperasse al versamento di quanto dovuto all'erario nei termini previsti.
Infine si ricorda che il recupero dei contributi erogati può avvenire, oltre che per la perdita dei requisiti, anche quando:
- l'Ente ha fornito dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;
- ne lcaso di erogazione di contributi di importi pari o superioria Euro 20.000,00 non è stato redatto il rendiconto,ovvero per la sola mancata trasmissione degli ulteriori documenti richiesti, anche successivamente dalla Amministrazione Finanziaria in fase di controllo,anche a campione;
- nel caso di erogazione di contributi di importi inferiori ad Euro 20.000,00 i beneficiari che, pur essendo tenuti alla formazione del rendiconto ,da redigersi comunque entro un anno dalla ricezione dell'importe e da conservarsi per dieci anni,non hanno l'obbligo di trasmetterlo ma non ottemperano alla richiesta da parte delle Amministrazioni competenti del suo invio;
- successivamente all'erogazione del contributo,l'Ente si è sciolto o,quanto meno,ha cessato l'attività che dava diritto al beneficio.
ELENCHI
Altro importante intervento normativa riguarda il nuovo adempimento, questa volta a carico delle Amministrazioni erogatrici del contributo del cinque per mille, che ora sono tenute alla pubblicazione degli elenchi in apposita sezione del proprio sito web:
a) dei soggetti beneficiari, della data di erogazione e del relativo importo entro tre mesi dalla erogazione del contributo;
b) dei rendiconti e delle relazioni illustrative trasmessi dagli Enti che hanno ricevuto il contributo, entro un mese dalla ricezione.
RENDICONTI
Inoltre, il richiamato D.P.C.M .7.7.216 interviene in modo rilevante anche in materia di rendicontazione:
- confermando l'obbligo di redazione di apposito rendiconto anche per ibeneficiari di importi inferiori a euro20.000,00 dal quale risultino:
- i dati identificativi dell'Ente beneficiario,tra cui la denominazione sociale,la sedelegale,scopidell'attivitàsocialeed indirizzodipostaelettronica;
- le generalità e gli altri dati identificativi del rappresentante legale dell'Ente;
- l'anno finanziario di erogazione di riferimento del contributo,la data di percezione e l'importo effettivamente percepito;
- l'indicazione dettagliata con relativa correlazione agli obiettivi statutari di ogni singola voce di spesa a qualsiasi titolo sostenuta per il funzionamento dell'Ente beneficiario: in particolare la rilevazione delle spese relative alle risorse umane e in generale quell esostenute per l'acquisto di beni e servizi riconducibili alle finalità e dagli scopi istituzionali dell' Ente stesso;
- le specifiche informazioni circa eventuali accantonamenti di somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali con l' obbligo di rendicontazione delo loror impiego negli anni finanziari successivi
.
B. disponendo che il rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa deve:
- evidenziare con chiarezza la destinazione delle somme percepite:
- redigere il tutto utilizzando il modulo disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’ indirizzo: http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Modulistica.aspx .
Così come evidenziato nelle premesse, con il richiamato D.P.C.M. viene stabilito che a partire dall'anno finanziario 2017, l'iscrizione al riparto e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà esplicano effetti anche per gli esercizi finanziari successivi a quelli di prima iscrizione con riferimento ai soggetti regolarmente iscritti nel 2016, risulta evidente la urgente necessità per coloro che ritengono di essere beneficiari del contributo di verificare la regolarità della propria posizione.
Qualora da detta verifica risultasse non ottemperato compiutamente uno o più degli adempimenti previsti per poter concorrere al riparto della quota del cinque per mille IRPEF, l 'Ente interessato potrà sanare la propria posizione utilizzando l'istituto di "remissione in bonis", entro il 30 settembre 2016.
Trattasi di una particolare forma di ravvedimento operoso che consente di sanare la mancata esecuzione di adempimenti fiscali richiesti per poter accedere a determinati benefici fiscali, quali la partecipazione alla ripartizione della quota cinque per mille, con il versamento dell’ importo previsto (circ. 38/E-2012) mediante mod. F24 utilizzando il codice tributo 8115, contributo non compensabile con altri crediti di imposta.